IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008,  n.  133  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo, la semplificazione, la competitivita',  la  stabilizzazione
della  finanza  pubblica  e  la  perequazione   tributaria,   ed   in
particolare  l'art.  66  che  disciplina  il  turn  over  di   alcune
amministrazioni pubbliche; 
  Visto  il  sopra  richiamato  art.  66,  comma   10,   del   citato
decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni  di
cui ai commi 3, 5, 7 e  9  dello  stesso  articolo  sono  autorizzate
secondo le modalita'  di  cui  all'art.  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,  previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, e, in  particolare,  l'art.  14,
comma 6, che dispone che, a decorrere dal  2012,  le  assunzioni  dei
segretari comunali e provinciali siano autorizzate con  le  modalita'
di cui al sopra richiamato art. 66, comma 10,  del  decreto-legge  n.
112 del 2008, per un numero di unita' non superiore all'80 per  cento
di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, ed in particolare l'art. 9, comma 31, il quale  stabilisce
che, al fine di agevolare il  processo  di  riduzione  degli  assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto medesimo «fermo  il  rispetto  delle
condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a  10  dell'art.
72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti  in
servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti
esclusivamente nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali  consentite
dalla legislazione vigente in base alle cessazioni  del  personale  e
con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie»; 
  Visto  l'art.  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
che  introduce  nuove  disposizioni  con  riguardo   ai   trattamenti
pensionistici; 
  Vista la circolare n. 2 dell'8  marzo  2012  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, registrata dalla Corte
dei conti il 18 maggio 2012, reg. n. 4 - foglio  n.  313,  avente  ad
oggetto «decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in  legge  n.  214
del 2011, c.d. "Decreto salva Italia" - art. 24 - limiti massimi  per
la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il  citato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto l'art. 97 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali»
che prevede l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni provincia,  di
avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per  la
gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali,  iscritto
all'apposito albo  previsto  dal  successivo  art.  98  dello  stesso
decreto; 
  Visto l'art. 7, comma 31-ter, del predetto decreto-legge n. 78  del
2010 che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali,  istituita  dall'art.  102  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
stabilisce che il Ministero dell'interno succeda a titolo  universale
alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi  in
servizio,  comprensive  del  fondo  di  cassa,  siano  trasferite  al
Ministero medesimo; 
  Visto il decreto interministeriale del 23 maggio  2012,  registrato
dalla Corte dei conti in data 5 ottobre 2012, registro n.  6,  foglio
n. 376, recante trasferimento delle  funzioni  dell'Agenzia  autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali  al
Ministero dell'Interno, adottato in  attuazione  dell'art.  7,  comma
31-quater del decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Visto l'art. 10, comma 7, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.
174, che istituisce il Consiglio direttivo per l'Albo  nazionale  dei
segretari comunali e provinciali, che formula  proposta  al  Ministro
dell'interno, fra l'altro, in merito alla definizione delle modalita'
procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei  segretari,
nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali; 
  Considerato  che,  in  forza  della   specificita'   dello   status
giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con  il
Ministero  dell'interno  -  ex  Agenzia  autonoma  per  la   gestione
dell'albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  (AGES),  che  si
instaura con la prima nomina  e  la  conseguente  presa  di  servizio
presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto  di
dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi',
l'obbligo di erogazione del trattamento economico; 
  Visto il decreto prefettizio del 25 marzo 2013, n. 11344,  con  cui
il Ministero dell'interno - ex AGES, nel richiedere  l'autorizzazione
ad assumere n. 200 segretari comunali e provinciali del quarto  corso
- concorso per l'accesso in carriera (COA IV), comunica che, dai dati
dell'albo, i segretari in servizio risultano essere, alla data del 1°
marzo 2013, n. 3.442, di cui n. 3.258 titolari di  sede,  n.  121  in
disponibilita',  n.  41  in  comando  o  in  utilizzo  presso   altra
amministrazione, n. 18 in aspettativa, n. 3 in distacco  sindacale  e
n. 1 fuori ruolo; 
  Rilevato che, con il  citato  decreto  del  25  marzo  2013,  viene
altresi' comunicata la seguente situazione  aggiornata:  enti  locali
gestiti, pari a n. 7.792; comuni aderenti a convenzioni,  pari  a  n.
5.798; sedi convenzionate, pari a n.  2.134;  totale  delle  sedi  da
ricoprire, pari a n. 4.128; sedi con titolare, pari a n. 3.258;  sedi
vacanti pari a n. 870, fabbisogno pari a n. 686; 
  Rilevato, altresi', che nel predetto decreto del 25 marzo  2013  si
comunica, fra l'altro, che nel corso degli anni 2011 e 2012  si  sono
verificate, rispettivamente, n. 219 e n. 138 cessazioni dal servizio,
e che, conseguentemente, il numero  delle  unita'  assumibili,  nella
percentuale dell'80 per cento delle cessazioni, e' pari a n. 175  per
l'anno 2012 e n. 110 per l'anno 2013, per  un  totale  di  assunzioni
effettuabili di n. 285 unita'; 
  Vista  l'autorizzazione  di  cui  al  dPCm  del  18  ottobre  2012,
registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012, registro  n.  9,
foglio n. 381, con il quale  il  Ministero  dell'interno  -  ex  AGES
veniva autorizzato a trattenere in servizio n. 19 segretari  comunali
e provinciali, nonche' a ricostituire il rapporto di lavoro con n.  2
segretari comunali; 
  Visto il dPCm del 28 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il
24 maggio 2013, registro n.  4,  foglio  n.  346,  con  il  quale  il
Ministero dell'interno - ex AGES viene autorizzato  a  trattenere  in
servizio ulteriori n. 19 segretari comunali e provinciali, nonche'  a
ricostituire il rapporto di lavoro con n. 1 segretario comunale; 
  Visto il dPCm del 28 giugno 2013, registrato alla Corte  dei  conti
il 26 luglio 2013, registro n. 6, foglio n.  342,  con  il  quale  il
Ministero dell'interno - ex AGES viene autorizzato ad assumere  i  n.
200 unita' di segretari comunali e provinciali  del  quarto  corso  -
concorso per l'accesso in carriera (COA IV); 
  Visto il dPCm del 7 novembre 2013, registrato alla Corte dei  conti
il 9 dicembre 2013, registro n. 9, foglio n. 241,  con  il  quale  il
Ministero dell'interno - ex AGES viene autorizzato  a  trattenere  in
servizio ulteriori n. 10 segretari comunali e provinciali; 
  Ritenuto, pertanto, che il numero di assunzioni autorizzabili sulla
base delle cessazioni relative all'anno 2011  e'  stato  esaurito  in
relazione ai precedenti  provvedimenti  citati,  mentre  sono  ancora
autorizzabili assunzioni sulla base delle cessazioni dell'anno  2012,
per  un  numero  massimo  pari  a  34  unita',  al  netto  di  quelle
autorizzate con i provvedimenti precedenti; 
  Visto il decreto prefettizio del 19 novembre 2013, n. 538, con  cui
il Ministero dell'interno  -  ex  AGES  richiede  l'autorizzazione  a
trattenere in servizio n. 7  segretari  comunali  e  provinciali  che
hanno presentato istanza di permanenza in servizio  oltre  il  limite
d'eta' ai sensi dell'art. 16  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 503; 
  Visto il decreto prefettizio del 27 gennaio 2014, n. 909,  con  cui
il Ministero dell'interno - ex AGES richiede di escludere dall'elenco
inviato con il decreto prefettizio del 19 novembre 2013,  n.  538  il
nominativo  del  dottor  Ezio  Alessandri,  collocato  a  riposo  con
decorrenza 1° marzo 2014,  e  richiede  altresi'  l'autorizzazione  a
trattenere in servizio ulteriori n. 5 segretari  comunali  che  hanno
presentato istanza di permanenza in servizio oltre il  limite  d'eta'
ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
503; 
  Considerato che la somma del numero dei segretari in servizio e del
numero dei segretari per i quali e' stata autorizzata l'assunzione e'
inferiore alle sedi disponibili e che  i  trattenimenti  in  servizio
richiesti sono coerenti con il fabbisogno; 
  Visto l'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del
2000 secondo cui il numero complessivo degli  iscritti  all'albo  non
puo' essere superiore al numero dei comuni e delle  province  ridotto
del numero  delle  sedi  unificate,  maggiorato  di  una  percentuale
determinata  ogni  due  anni   dal   consiglio   di   amministrazione
dell'Agenzia e funzionale  all'esigenza  di  garantire  una  adeguata
opportunita' di scelta da parte  dei  sindaci  e  dei  presidenti  di
provincia; 
  Ritenuto di aderire alle richieste del Ministero dell'interno -  ex
AGES, che risultano coerenti con il fabbisogno di personale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
maggio 2013, concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
semplificazione  al  Ministro  senza  portafoglio  On.  le  Gianpiero
D'Alia»; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la  gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e'  autorizzato
a trattenere in  servizio  n.  11  unita'  di  segretari  comunali  e
provinciali, per un periodo massimo di un biennio oltre i  limiti  di
eta' per il collocamento a riposo per essi previsti. 
  2. Si precisa che gli oneri connessi ai trattenimenti  in  servizio
di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio degli enti  locali
presso  i  quali  i  segretari  prestano  servizio,  in  qualita'  di
titolari. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 18 febbraio 2014 
 
                                       p. Il Presidente               
                                   del Consiglio dei ministri         
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                     e la semplificazione             
                                            D'Alia                    
 
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
       Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2014, n. 728